La corte Sportiva ha rigettato il ricorso in appello di Siena

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La Corte Sportiva d’Appello  ha rigettato il ricorso della Mens Sana Basket 1871 riguardante il provvedimento del giudice sportivo che ha condannato la società senese all’esclusione dal campionato di Lega A2.

La corte ha concordato con il Giudice Sportivo, ritenendone corretto l’operato: <<Quanto alla valutazione della vicenda questa corte non può non tenere conto di alcuni aspetti complessivamente considerati, in particolar modo della situazione economico finanziaria della società, che non poteva non riflettersi sugli aspetti sportivi della squadra, con la sola intenzione di evitare che tali conseguenze potessero essere ancora più gravi, e di salvaguardare la regolarità non solo delle singole partite ancora da disputare, ma anche quella dell’intero campionato.

La valutazione di tutti gli elementi (il blocco dei tesseramenti, l’apertura di un fascicolo di indagine, il passaggio di categoria di numerosi atleti a ridosso della gara che, ancorché rispettoso delle norme federali, non si può definire come “espressione di una temporanea crisi di liquidità”), inducono questa corte a condividere l’intenzione del Giudice Sportivo, di cui il provvedimento è espressione, di volere evitare che l’aver schierato in campo – da parte della reclamante – una formazione evidentemente non in grado di competere con la squadra avversaria, non sia altro che un espediente per aggirare le norme federali ed evitare di incorrere in una seconda sconfitta a tavolino, che avrebbe comportato l’esclusione dal campionato della reclamante.>>

La corte Sportiva d’Appello ha, inoltre, voluto fare delle dichiarazioni sul comportamento della società: <<In tale quadro, complessivamente considerato, deve collocarsi la volontà di questa corte di evitare che il protrarsi di una situazione anomala – evidentemente non temporanea – potesse ulteriormente, ed ancor più gravemente, incidere sulla regolarità del campionato, considerando che la decisione di iscrivere a referto e far scendere in campo atleti appena passati di categoria, potesse influire negativamente sull’eguaglianza competitiva delle altre squadre, di fatto sperequando la posizione di quelle che avevano disputato incontri regolari con la reclamante, rispetto a quelle che diversamente avrebbero affrontato la stessa società in partite che sarebbero state poco più di un allenamento.

È peraltro uno dei principi cardine del codice etico, cui tutte le società ed i tesserati devono attenersi, che all’Art. 2 comma 3 stabilisce che “i soggetti destinatari del codice etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi del fair play sportivo. Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la verità e la normalità del risultato sportivo, impegnandosi ad evitare eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati sportivi”, ovvero quei fattori che possano assicurare ad una determinata squadra un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Una diversa lettura di tali inviolabili principi, inoltre, consentirebbe di fatto ad una società di approntare una programmazione, sia economica che sportiva, che preveda una sorta di autonomia tecnica ed economica a tempo, allestendo un roster competitivo, con corrispondente impegno finanziario, non già per l’intera durata dell’anno sportivo bensì solo fino al raggiungimento degli obbiettivi prefissati ad inizio stagione, una volta ottenuti i quali poter smobilitare in qualunque forma, andando ad incidere sull’eguaglianza competitiva delle squadre e dunque sulla regolarità del campionato, e con evidente nocumento all’immagine ed alla credibilità dell’intero movimento cestistico nazionale>>.

Michele Piazza

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