Caserta: il Tar del Lazio respinge il ricorso

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Ecco le conclusioni della sentenza che ha respinto il ricorso della JuveCaserta.

Al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;

rilevato, infatti, che i provvedimenti impugnati si fondano sul difetto di tre delle condizioni per l’ammissione al Campionato, ovvero del rapporto ricavi/indebitamento/patrimonio netto con quoziente superiore a 1,8 al 31.3.2017 e indebitamento complessivo non superiore al 10% di quello esposto al 30.6.2016, dell’adempimento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento fine carriera, e dell’adempimento delle obbligazioni nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali;

ritenuto che, anche tenuto conto della documentazione prodotta a comprova del rispetto delle citate condizioni nel termine perentorio del 10.7.2017, permangono attuali i rilievi formulati dalla Fip in ordine alla situazione di indebitamento al 31.3.2017 e all’adempimento degli obblighi nei confronti dei tesserati, essendo pacifico che le dichiarazioni di rinuncia ai finanziamenti infruttiferi da parte di alcuni soci sono state prodotte solo in data 14 luglio 2017 e, pertanto, oltre il termine citato per le eventuali integrazioni;

che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),

Respinge l’istanza cautelare;

Condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese della presente fase, che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

Giovanni Aiello

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